Art. 103 
 
           Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
 
                    (art. 8, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Le imprese, stabilite negli altri Stati  di  cui  all'articolo
47, comma 1, del codice, che intendano richiedere  la  qualificazione
di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda
nelle   forme   prescritte   dall'articolo   97,   ed   allegano   la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi  Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in  lingua  italiana  da  traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua
madre. 
    2. Qualora le imprese di cui al comma  1  intendano  qualificarsi
alla singola gara, producono la documentazione, di  cui  all'articolo
47, comma 2, del codice, unitamente ai documenti tradotti  in  lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta  la  conformita'  al
testo originale in lingua madre. 
 
              Note all'art. 103 
              - Il testo dell'art. 47 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  47  (Operatori  economici  stabiliti  in   Stati
          diversi  dall'Italia)  -  1.   Agli   operatori   economici
          stabiliti negli altri Stati  aderenti  all'Unione  Europea,
          nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
          sugli  appalti  pubblici   che   figura   nell'allegato   4
          dell'accordo che istituisce l'Organizzazione  mondiale  del
          commercio, o in Paesi  che,  in  base  ad  altre  norme  di
          diritto internazionale, o in  base  ad  accordi  bilaterali
          siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che  consentano
          la partecipazione  ad  appalti  pubblici  a  condizioni  di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane. 
              2. Per gli operatori economici di cui al  comma  1,  la
          qualificazione di cui al presente codice non e'  condizione
          obbligatoria per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi  si
          qualificano alla  singola  gara  producendo  documentazione
          conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
          idonea a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
          prescritti per la qualificazione e la partecipazione  degli
          operatori  economici  italiani  alle  gare.  E'  salvo   il
          disposto dell'articolo 38, comma 5.”