Art. 97 Domanda di qualificazione a contraente generale (art. 2, d.m. 27 maggio 2005) 1. Le attivita' del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero. 2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 186, comma 3, del codice, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 5, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzate, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda deve essere compilata su modello conforme all'allegato E; la domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilita' i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla e' stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza. Ricevuta la domanda, e' verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione ne viene data comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. 4. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza. 5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l'allegato C - parte II, definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.
Note all'art. 97 - Il testo dell'art. 186, comma 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni di euro.” - Il testo degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo A-), pubblicato sulla G.U. 20/2/2001 n. 42, S.O., e' il seguente: “ART. 71. (R) (Modalita' dei controlli): 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)”. “ART. 76. (L) (Norme penali). 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” - Il testo dell'art. 192, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.” - Per il testo dell'art. 40, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 60.