Art. 98 
 
    Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione 
 
                    (art. 3, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  accerta  il
possesso,  da  parte  dell'impresa  richiedente,  dei   sottoindicati
requisiti: 
    a) sistema qualita' aziendale, di cui all'articolo 187, comma  1,
lettera a), del codice; la certificazione  del  sistema  di  qualita'
aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati,  ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN  ISO/IEC  17000,  e'
riferita agli aspetti gestionali  del  contraente  generale  nel  suo
complesso, in relazione alle attivita' svolte ai sensi  dell'articolo
176 del codice; la  regolarita'  dei  certificati  di  qualita'  deve
essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti
dagli enti partecipanti all'European  cooperation  for  accreditation
(EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno l'obbligo  di
comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro
cinque   giorni,   l'annullamento   ovvero   la    decadenza    della
certificazione di qualita'. 
    b) requisiti di  ordine  generale  di  cui  all'articolo  38  del
codice; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede il
certificato   integrale   del   casellario   giudiziale   ai    sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313, nonche'  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva di cui all'articolo 6; la dimostrazione del possesso dei
requisiti di ordine  generale  non  e'  richiesta  alle  imprese  che
documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi  della
parte II, titolo III del presente regolamento, in corso di validita'; 
    c) requisiti di ordine  speciale  di  cui  all'articolo  189  del
codice. 
    Nei casi di cui alla precedente lettera b)  e  all'articolo  189,
comma 5, del codice, la validita'  dell'attestazione  rilasciata  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  non  puo'  essere
superiore a quella dell'attestazione SOA  esibita  a  documentazione,
fatto  salvo  tempestivo  rinnovo   della   stessa,   che   l'impresa
interessata provvede a comunicare al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. In tal caso l'attestazione  rilasciata  dal  Ministero
prosegue nella sua validita' sino alla scadenza prevista dalle  norme
vigenti. 
    2.  Ove  si  rilevi  la  necessita',  ai  fini   istruttori,   di
chiarimenti, precisazioni e/o altra  documentazione  integrativa,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ne  fa  motivata
richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta  e
sino alla ricezione dei chiarimenti,  delle  precisazioni  e/o  della
documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi  di
cui all'articolo 97, comma 3. 
    3. Conclusa la fase  istruttoria,  in  un  termine  comunque  non
superiore  a  due  mesi  dall'avvio   del   procedimento   ai   sensi
dell'articolo 97, comma 3, fatta salva l'eventuale  interruzione  del
termine di cui al comma 2, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini
di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
provvede nel termine improrogabile di quindici giorni.  Acquisito  il
detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
procede,   nei   quindici   giorni   successivi,   all'adozione   del
provvedimento  di  attestazione,  ovvero  di  motivato  diniego,  del
possesso  della  qualifica  di   "contraente   generale"   da   parte
dell'impresa. Ove, a seguito del  suddetto  riscontro  da  parte  del
Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa  ulteriore
documentazione integrativa, il termine di quindici giorni,  assegnato
al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   decorre
dall'acquisizione della documentazione richiesta. 
    Il provvedimento di attestazione, o di diniego della  stessa,  e'
comunicato all'impresa interessata  ed  all'Autorita'.  Del  rilascio
dell'attestazione viene altresi' dato avviso sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
successivamente, ai fini di monitoraggio, a  verifiche,  a  campione,
del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte  delle
imprese  attestate,  acquisendo  le  informazioni  necessarie   dalle
imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle
imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta  giorni,
procede  a  formale  diffida  per  lettera  raccomandata,   imponendo
all'impresa attestata  l'ulteriore  termine  perentorio  di  quindici
giorni per fornire le informazioni richieste.  Trascorso  inutilmente
anche il detto termine,  l'attestazione  rilasciata  cessa  di  avere
validita'.   L'attestazione,   rilasciata   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validita' ove
l'impresa cui e' stata rilasciata venga a perdere anche uno  soltanto
dei requisiti richiesti  e  documentati  per  la  qualificazione.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  cura  le  conseguenti
comunicazioni all'impresa interessata, all'Autorita', e si  assicura,
altresi', che venga dato avviso sul  sito  informatico  istituzionale
del Ministero. 
    5. Nel caso l'impresa  gia'  qualificata  intenda  richiedere  la
variazione della classifica attestata, la medesima puo' presentare la
relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi  dell'articolo  97,  un
nuovo  procedimento  di  rilascio  dell'attestazione  per  la   nuova
classifica. 
    6.  Nei   casi   di   cessazione   automatica   della   validita'
dell'attestazione,  l'impresa  interessata  puo'  attivare  un  nuovo
procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la
quale sia in possesso dei requisiti richiesti. 
    7. Le imprese attestate sono tenute  a  comunicare  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro  trenta  giorni  dal  suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale
previsti al comma 1, lettera b). 
    8. Qualora il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, lo  stesso
provvede a darne pubblicita' sul proprio  sito  informatico.  Durante
l'esecuzione  dei  lavori,  i  soggetti   aggiudicatori   verificano,
attraverso il sito informatico del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti  dell'esecutore
e   del   subappaltatore,   la   decadenza    dell'attestazione    di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci.  Ove  sia   intervenuta   la   decadenza   dell'attestazione
dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135,  comma  1-bis,
del codice; ove sia intervenuta la  decadenza  dell'attestazione  del
subappaltatore, il  soggetto  aggiudicatore  pronuncia  la  decadenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,  comma  8,  del  codice,
dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio  per  l'inserimento
nel casellario informatico di cui all'articolo 8. 
 
              Note all'art. 98 
              - Il testo dell'art. 187,  comma  1,  lettera  a),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art.  187  (Requisiti  per   le   iscrizioni)   -   1.
          Costituiscono   requisiti   per   la   qualificazione   dei
          contraenti generali: 
              a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale  UNI
          EN ISO 9001;” 
              -  Il  testo  dell'articolo  38  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; il socio o il direttore tecnico se  si  tratta
          di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
          altro tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente
          la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora
          l'impresa non dimostri di aver adottato atti  o  misure  di
          completa   dissociazione    della    condotta    penalmente
          sanzionata;  resta  salva  in  ogni   caso   l'applicazione
          dell'articolo 178 del codice penale  e  dell'articolo  445,
          comma 2, del codice di procedura penale; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g)  che  hanno  commesso  violazioni,   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) che nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis)  nei  cui  confronti  sia  stata  applicata   la
          sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA  per  aver
          prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico. 
              m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche  in
          assenza  nei  loro  confronti  di   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei  reati
          previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del  codice
          penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
          13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  non  risultino  aver
          denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che
          ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
          al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base  della
          richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti
          dell'imputato nei tre anni antecedenti  alla  pubblicazione
          del  bando  e  deve  essere  comunicata,  unitamente   alle
          generalita'  del  soggetto  che  ha  omesso   la   predetta
          denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica   procedente
          all'Autorita' di cui  all'articolo  6,  la  quale  cura  la
          pubblicazione     della     comunicazione     sul      sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. I  casi  di  esclusione  previsti  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre  2000,
          n. 445, in cui indica anche le eventuali  condanne  per  le
          quali abbia beneficiato della non  menzione.  Ai  fini  del
          comma  1,  lettera  m-quater),  i   concorrenti   allegano,
          alternativamente: 
              a) la dichiarazione di non essere in una situazione  di
          controllo di cui all'articolo 2359 del  codice  civile  con
          nessun partecipante alla medesima procedura; 
              b) la dichiarazione di  essere  in  una  situazione  di
          controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile  e  di
          aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del
          concorrente  con  cui  sussiste   tale   situazione;   tale
          dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare
          che la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla
          formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata   busta
          chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per  i
          quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
          unico centro decisionale, sulla base di  univoci  elementi.
          La verifica e l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo
          l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445;  resta
          fermo,  per  l'affidatario,  l'obbligo  di  presentare   la
          certificazione   di   regolarita'   contributiva   di   cui
          all'articolo 2, del decreto-legge  25  settembre  2002,  n.
          210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266  e  di
          cui all'articolo 3, comma 8,  del  decreto  legislativo  14
          agosto  1996,  n.  494   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. In sede di verifica  delle  dichiarazioni  di
          cui ai commi 1 e  2  le  stazioni  appaltanti  chiedono  al
          competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente
          ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
          giudiziale di cui all'articolo 21 del  d.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313, oppure le  visure  di  cui  all'articolo  33,
          comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.” 
              - Il testo dell'art. 39 del dPR 14  novembre  2002,  n.
          313, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
          e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi  pendenti,  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.,., e' il seguente: 
              “Art. 39 (Consultazione diretta del  sistema  da  parte
          dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni
          pubbliche e dei  gestori  di  pubblici  servizi)  -  1.  Le
          modalita'   tecnico   operative   per    consentire    alle
          amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi,
          eventualmente con differenziazioni territoriali e per  tipo
          di certificato, la consultazione del sistema ai fini  delle
          acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
          dei controlli, di  cui  all'articolo  71  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o  ai
          fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli
          28 e 32, nonche' per consentire  all'autorita'  giudiziaria
          l'acquisizione dei certificati di cui agli  articoli  21  e
          30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero
          della giustizia, sentiti la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie,
          e il Garante per la protezione dei dati personali.”. 
              - Il testo dell'art. 189 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  189  (Requisiti  di  ordine  speciale)  -  1.  I
          requisiti   di   ordine   speciale   occorrenti   per    la
          qualificazione sono: 
              a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
              b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
              c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 
              2. La adeguata capacita'  economica  e  finanziaria  e'
          dimostrata: 
              a) dal rapporto,  risultante  dai  bilanci  consolidati
          dell'ultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo
          bilancio consolidato, costituito dal totale  della  lettera
          a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice  civile,
          e cifra di  affari  annuale  media  consolidata  in  lavori
          relativa all'attivita' diretta  e  indiretta  di  cui  alla
          lettera b). Tale rapporto  non  deve  essere  inferiore  al
          dieci per  cento,  il  patrimonio  netto  consolidato  puo'
          essere  integrato  da  dotazioni  o   risorse   finanziarie
          addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe  a
          disposizione anche dalla eventuale  societa'  controllante.
          Ove il rapporto sia inferiore al  dieci  per  cento,  viene
          convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la  cifra
          d'affari; ove superiore, la cifra di affari  in  lavori  di
          cui alla lettera b) e'  incrementata  convenzionalmente  di
          tanti  punti  quanto  e'  l'eccedenza  rispetto  al  minimo
          richiesto,  con  il  limite  massimo  di   incremento   del
          cinquanta  per  cento.  Per  le  iscrizioni   richieste   o
          rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
          non  deve  essere  inferiore  al  quindici  per   cento   e
          continuano ad applicarsi gli incrementi  convenzionali  per
          valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio  non  deve
          essere inferiore  al  venti  per  cento,  e  continuano  ad
          applicarsi  gli   incrementi   convenzionali   per   valori
          superiori.  Ove  il  rapporto  sia  inferiore   ai   minimi
          suindicati  viene  convenzionalmente  ridotta  alle  stesse
          proporzioni la cifra d'affari; 
              b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,  svolti
          nel triennio precedente la domanda di  iscrizione  mediante
          attivita' diretta e indiretta, non inferiore a  cinquecento
          milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di  euro
          per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la
          Classifica III, comprovata con  le  modalita'  fissate  dal
          regolamento. Nella cifra  d'affari  in  lavori  consolidata
          possono essere ricomprese le attivita' di  progettazione  e
          fornitura di  impianti  e  manufatti  compiute  nell'ambito
          della realizzazione di un'opera affidata alla impresa. 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei lavori indicano l'importo, il periodo  e  il  luogo  di
          esecuzione e precisano se questi siano stati  effettuati  a
          regola  d'arte  e  con  buon   esito.   Detti   certificati
          riguardano  l'importo  globale  dei  lavori   oggetto   del
          contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   terzi   o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  al
          modello di cui all'allegato XXII. 
              4.  L'adeguato  organico  tecnico  e  dirigenziale   e'
          dimostrato: 
              a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa
          in numero non inferiore a quindici unita' per la Classifica
          I, venticinque unita'  per  la  Classifica  II  e  quaranta
          unita' per la Classifica III; 
              b) dalla presenza in organico di direttori tecnici  con
          qualifica di dipendenti o  dirigenti,  di  responsabili  di
          cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
          dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
          acquisita in qualita' di  responsabile  di  cantiere  o  di
          progetto di un lavoro non inferiore  a  trenta  milioni  di
          euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per  la
          Classifica II e sessanta milioni di euro per la  Classifica
          III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
          I, sei unita' per la Classifica II e  nove  unita'  per  la
          Classifica III; gli stessi soggetti non  possono  rivestire
          analogo incarico per altra impresa e producono a tale  fine
          una  dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.   L'impresa
          assicura  il  mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'
          necessarie per la qualificazione nella propria  classifica,
          provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore
          tecnico o responsabile di progetto o cantiere  uscente  con
          soggetto di analoga idoneita'; in mancanza  si  dispone  la
          revoca  della   qualificazione   o   la   riduzione   della
          Classifica. 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          dicembre  2013,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.” 
              - Il testo dell'art. 118, comma 8, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “8. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.”