Art. 99 
 
            Procedimento per il rinnovo dell'attestazione 
 
                    (art. 4, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Almeno novanta giorni prima  della  scadenza  della  validita'
della attestazione di cui all'articolo  98,  il  contraente  generale
deve presentare l'istanza contenente la richiesta  di  rinnovo  della
attestazione, con le modalita' di cui all'articolo 97. 
    2. Il procedimento di rinnovo  della  attestazione  viene  svolto
secondo le modalita' di cui all'articolo 98. Ai fini  dell'avvio  del
procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 97, comma 3.