Art. 71 
 
 
               Collaborazione con le autorita' locali 
 
  1. L'ufficio consolare presta ogni  possibile  collaborazione  alle
autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che  concernono
cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che  curano
interessi che concernono loro cittadini in Italia.