Art. 73 
 
 
                 Inapplicabilita' di norme nazionali 
 
  1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui  al  presente  decreto,
una norma nazionale non risulta  applicabile,  il  capo  dell'ufficio
consolare ne motiva l'inapplicabilita'  e  si  conforma  ai  principi
risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla  legge
in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto. 
 
          Note all'art. 73: 
              «Art. 12 (Interpretazione della legge). - (omissis) 
              Se una controversia non  puo'  essere  decisa  con  una
          precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni  che
          regolano casi simili o materie analoghe; se il caso  rimane
          ancora  dubbio,  si  decide  secondo  i  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico dello Stato».