Art. 74 
 
 
                  Poteri in circostanze eccezionali 
 
  1.  In  circostanze  eccezionali  il  capo  dell'ufficio  consolare
adotta,  su  istruzione  del  Ministero  degli  affari  esteri  o  di
iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure  necessarie
per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli
dei cittadini.