Art. 75 
 
 
              Ricorsi avverso i provvedimenti consolari 
 
  1. Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre
disposizioni  speciali,  i   provvedimenti   amministrativi   emanati
dall'ufficio consolare sono considerati definitivi. 
  2.  Avverso  i  medesimi  sono  ammessi  i  mezzi  di  impugnazione
ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale. 
  3. Gli interessati possono, in  ogni  caso,  proporre  al  medesimo
ufficio consolare istanza di riesame finalizzata  all'annullamento  o
alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli  articoli
21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio
e' tenuto a pronunciarsi  sull'istanza  stessa  nei  modi  e  termini
previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 75: 
              - Il testo degli  artt.  21-nonies,  21-quinquies  e  2
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi) e' il seguente: 
              «Art.  21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies puo'  essere  annullato  d'ufficio,
          sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,  entro  un
          termine ragionevole e tenendo  conto  degli  interessi  dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.». 
              «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero  nel  caso
          di  mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova
          valutazione   dell'interesse   pubblico   originario,    il
          provvedimento amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'
          essere revocato da parte  dell'organo  che  lo  ha  emanato
          ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre  ulteriori  effetti.   Se   la   revoca   comporta
          pregiudizi in danno dei soggetti direttamente  interessati,
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  provvedere  al   loro
          indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.». 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.».