Art. 76 
 
 
       Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali 
 
  1.  L'ufficio  consolare  trasmette  direttamente,  salvo   diverse
istruzioni  del  Ministero  degli  affari  esteri,  alle   competenti
autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie  dei
medesimi,  nonche'  qualunque  altro  atto   o   documento   la   cui
trasmissione e' richiesta dal codice civile,  dalle  leggi  notarili,
dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea  o  da  altre  leggi
dello Stato. 
  2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 si vedano le  note
          all'art.16.