Art. 76 Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali 1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato. 2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Note all'art. 76: - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 si vedano le note all'art.16.