Art. 77 
 
 
                Rimessione ad altro ufficio consolare 
 
  1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o  che  deve
provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che  l'interessato  si
trova nella circoscrizione di  altro  ufficio,  rimette  gli  atti  a
quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.