Art. 52 
 
                          Diritti dei terzi 
 
  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei  terzi  che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro,
ove ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del  proposto  sia
risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo  per  i
crediti  assistiti  da  cause  legittime  di   prelazione   su   beni
sequestrati; 
  b) che il credito non sia strumentale all'attivita'  illecita  o  a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,  a  meno  che  il
creditore dimostri di avere  ignorato  in  buona  fede  il  nesso  di
strumentalita'; 
  c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito,
che sia provato il rapporto fondamentale; 
  d) nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il
rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 
  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati  secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. 
  3. Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto
delle condizioni delle parti, dei rapporti personali  e  patrimoniali
tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con
riferimento al ramo di attivita',  alla  sussistenza  di  particolari
obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso  di
enti, alle dimensioni degli stessi. 
  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento  dei
contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto  personale  di  godimento,
nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. 
  5.  Ai  titolari  dei  diritti  di  cui  al  comma  4,  spetta   in
prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata  residua  del
contratto o alla durata del diritto reale. Se  il  diritto  reale  si
estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto  e'
calcolata alla stregua della  durata  media  della  vita  determinata
sulla  base  di  parametri  statistici.  Le  modalita'   di   calcolo
dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  giustizia  entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o
il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai
creditori chirografari in buona fede dell'intestatario  fittizio,  se
il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
  7. In caso di  confisca  di  beni  in  comunione,  se  il  bene  e'
indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso  diritto  di
prelazione  per  l'acquisto  della  quota  confiscata  al  valore  di
mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene,  in  ragione
del livello di  infiltrazione  criminale,  possa  tornare  anche  per
interposta persona nella disponibilita'  del  sottoposto,  di  taluna
delle associazioni di cui  all'articolo  416-bis  c.p.,  o  dei  suoi
appartenenti. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
comma 5, sesto e settimo periodo. 
  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non  esercitano  il  diritto  di
prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere
acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare
un concreto interesse pubblico e i partecipanti  hanno  diritto  alla
corresponsione di una  somma  equivalente  al  valore  attuale  della
propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente. 
  9. Per i beni appartenenti al demanio  culturale,  ai  sensi  degli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, la vendita non puo' essere disposta senza  previa  autorizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Per il testo dell'art. 416-bis del codice  penale  si
          vedano le note all'art. 4. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del   decreto
          legislativo n.42 del  22  gennaio  2004  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge n. 6 luglio 2002, n. 137.) 
              "Capo IV 
              Circolazione in ambito nazionale 
              Sezione I 
              Alienazione e altri modi di trasmissione 
              Art. 53. Beni del demanio culturale. 
              1. I  beni  culturali  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni  e  agli  altri  enti  pubblici  territoriali   che
          rientrino nelle tipologie indicate all'art. 822 del  codice
          civile costituiscono il demanio culturale. 
              2. I beni del  demanio  culturale  non  possono  essere
          alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
          se non nei limiti e con le modalita' previsti dal  presente
          codice.".