Art. 53 
 
 
                 Limite della garanzia patrimoniale 
 
  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi
delle disposizioni di cui al capo II, sono  soddisfatti  dallo  Stato
nel limite del 70  per  cento  del  valore  dei  beni  sequestrati  o
confiscati, risultante  dalla  stima  redatta  dall'amministratore  o
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.