Art. 54 
 
 
                 Pagamento di crediti prededucibili 
 
  1. I crediti prededucibili sorti  nel  corso  del  procedimento  di
prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono
essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57,  58
e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di  fuori
del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. 
  2. Se l'attivo e' sufficiente e il  pagamento  non  compromette  la
gestione, al pagamento di cui al comma  1  provvede  l'amministratore
giudiziario  mediante  prelievo  dalle  somme  disponibili.  In  caso
contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato.  Tuttavia,  se  la
confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale  ha
autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione  avviene
mediante  prelievo  delle  somme  disponibili  secondo   criteri   di
graduazione e proporzionalita',  conformemente  all'ordine  assegnato
dalla legge. 
  3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui  al
comma  1,  indica  il  soggetto  tenuto  al  pagamento  del   credito
prededucibile.