Art. 55 
 
 
                          Azioni esecutive 
 
  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite
azioni esecutive. I beni gia' oggetto di  esecuzione  sono  presi  in
consegna dall'amministratore giudiziario. 
  2.  Le  esecuzioni  sono  riassunte  entro  un  anno  dalla  revoca
definitiva del sequestro  o  della  confisca.  In  caso  di  confisca
definitiva, esse si estinguono. 
  3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali
precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di
proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il
terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato  ad  intervenire  nel
procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57. 
  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca  per
motivi diversi dalla pretesa originariamente  fatta  valere  in  sede
civile dal terzo chiamato ad intervenire,  il  giudizio  civile  deve
essere riassunto entro un anno dalla revoca.