Art. 56 
 
 
                          Rapporti pendenti 
 
  1.  Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto
relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non
compiutamente  eseguito  da  entrambe  le  parti,  l'esecuzione   del
contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore  giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato,  dichiara  di  subentrare
nel contratto in luogo  del  proposto,  assumendo  tutti  i  relativi
obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei  contratti
ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 
  2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,
facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 
  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo'  derivare  un  danno
grave al bene o all'azienda, il  giudice  delegato  autorizza,  entro
trenta  giorni  dall'esecuzione   del   sequestro,   la   provvisoria
esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia  a
seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 
  4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far  valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le
disposizioni previste al capo II del presente titolo.  Si  applicano,
in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
  5. In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di  vendita
immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice
civile, l'acquirente ha diritto di  far  valere  il  proprio  credito
secondo le disposizioni del capo II del presente titolo  e  gode  del
privilegio  previsto  nell'articolo  2775-bis  del  codice  civile  a
condizione  che  gli  effetti  della   trascrizione   del   contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data del  sequestro.
Al  promissario  acquirente  non  e'  dovuto  alcun  risarcimento   o
indennizzo. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  72  a  83  del
          citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 72.Rapporti pendenti. 
              Se  un   contratto   e'   ancora   ineseguito   o   non
          compiutamente eseguito da entrambe  le  parti  quando,  nei
          confronti di una di  esse,  e'  dichiarato  il  fallimento,
          l'esecuzione  del  contratto,  fatte   salve   le   diverse
          disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino  a
          quando il curatore, con l'autorizzazione del  comitato  dei
          creditori, dichiara di subentrare nel  contratto  in  luogo
          del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
          sciogliersi dal  medesimo,  salvo  che,  nei  contratti  ad
          effetti reali,  sia  gia'  avvenuto  il  trasferimento  del
          diritto. 
              Il  contraente  puo'  mettere  in  mora  il   curatore,
          facendogli assegnare dal giudice delegato  un  termine  non
          superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto
          si intende sciolto. 
              La disposizione di cui al primo comma si applica  anche
          al contratto preliminare salvo  quanto  previsto  nell'art.
          72-bis. 
              In caso di scioglimento, il contraente  ha  diritto  di
          far valere nel passivo il credito  conseguente  al  mancato
          adempimento, senza che  gli  sia  dovuto  risarcimento  del
          danno. 
              L'azione di risoluzione del  contratto  promossa  prima
          del  fallimento  nei  confronti  della  parte  inadempiente
          spiega i suoi effetti nei  confronti  del  curatore,  fatta
          salva, nei casi previsti,  l'efficacia  della  trascrizione
          della domanda; se il contraente  intende  ottenere  con  la
          pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o  di
          un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
          domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. 
              Sono  inefficaci  le  clausole  negoziali   che   fanno
          dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 
              In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di
          vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art.  2645-bis
          del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
          proprio credito nel passivo, senza che gli  sia  dovuto  il
          risarcimento  del  danno  e  gode  del  privilegio  di  cui
          all'art. 2775-bis del codice civile a  condizione  che  gli
          effetti della trascrizione del  contratto  preliminare  non
          siano cessati anteriormente alla data  della  dichiarazione
          di fallimento. 
              Le disposizioni di cui al primo comma non si  applicano
          al contratto preliminare di  vendita  trascritto  ai  sensi
          dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad  oggetto  un
          immobile  ad   uso   abitativo   destinato   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di  suoi  parenti
          ed affini entro il terzo grado." 
              "Art.  72-bis.  Contratti  relativi  ad   immobili   da
          costruire. 
              I contratti di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo
          20 giugno 2005, n.  122  si  sciolgono  se,  prima  che  il
          curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
          l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della
          restituzione di  quanto  versato  al  costruttore,  dandone
          altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni  caso,  la
          fideiussione non puo' essere escussa dopo che  il  curatore
          ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto." 
              "Art. 72-ter.Effetti sui finanziamenti destinati ad uno
          specifico affare. 
              Il fallimento della societa' determina lo  scioglimento
          del contratto di finanziamento di  cui  all'art.  2447-bis,
          primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce
          la realizzazione o la continuazione dell'operazione. 
              In caso contrario, il curatore, sentito il  parere  del
          comitato dei creditori, puo'  decidere  di  subentrare  nel
          contratto in luogo della  societa'  assumendone  gli  oneri
          relativi. 
              Ove  il  curatore  non  subentri  nel   contratto,   il
          finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito  il
          comitato dei  creditori,  di  realizzare  o  di  continuare
          l'operazione, in proprio o affidandola  a  terzi;  in  tale
          ipotesi  il  finanziatore  puo'   trattenere   i   proventi
          dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento  in
          via chirografaria per l'eventuale credito residuo. 
              Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta
          ferma la disciplina prevista dall'art. 2447-decies,  terzo,
          quarto e quinto comma, del codice civile. 
              Qualora, nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  non  si
          verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo  e  nel
          terzo comma, si applica l'art.  2447-decies,  sesto  comma,
          del codice civile." 
              "Art. 72-quater. Locazione finanziaria. 
              Al contratto di locazione finanziaria  si  applica,  in
          caso di fallimento  dell'utilizzatore,  l'art.  72.  Se  e'
          disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il  contratto
          continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
          di volersi sciogliere dal contratto. 
              In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
          diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto  a  versare
          alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore  somma
          ricavata dalla vendita o da  altra  collocazione  del  bene
          stesso avvenute a valori di  mercato  rispetto  al  credito
          residuo in linea capitale; per le somme  gia'  riscosse  si
          applica l'art. 67, terzo comma, lettera a). 
              Il concedente ha  diritto  ad  insinuarsi  nello  stato
          passivo per la differenza fra il credito vantato alla  data
          del fallimento e quanto ricavato  dalla  nuova  allocazione
          del bene. 
              In caso di fallimento delle societa'  autorizzate  alla
          concessione  di  finanziamenti  sotto  forma  di  locazione
          finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
          la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto,  la
          proprieta' del bene, previo  pagamento  dei  canoni  e  del
          prezzo pattuito." 
              "Art. 73. Vendita con riserva di proprieta'. 
              Nella vendita con riserva di  proprieta',  in  caso  di
          fallimento del compratore, se il prezzo deve essere  pagato
          a termine  o  a  rate,  il  curatore  puo'  subentrare  nel
          contratto con l'autorizzazione del comitato dei  creditori;
          il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il  curatore
          paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse
          legale. Qualora il curatore si sciolga  dal  contratto,  il
          venditore deve restituire le rate di prezzo gia'  riscosse,
          salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. 
              Il  fallimento  del   venditore   non   e'   causa   di
          scioglimento del contratto." 
              "Art.  74.  Contratti  ad   esecuzione   continuata   o
          periodica. 
              Se il curatore subentra in un contratto  ad  esecuzione
          continuata o periodica deve pagare integralmente il  prezzo
          anche delle consegne  gia'  avvenute  o  dei  servizi  gia'
          erogati." 
              "Art. 75. Restituzione di cose non pagate. 
              Se la cosa mobile oggetto della vendita e'  gia'  stata
          spedita  al  compratore  prima   della   dichiarazione   di
          fallimento di questo, ma non e' ancora a  sua  disposizione
          nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato  diritti
          sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il  possesso,
          assumendo a suo carico le spese e restituendo  gli  acconti
          ricevuti, sempreche'  egli  non  preferisca  dar  corso  al
          contratto facendo valere nel  passivo  il  credito  per  il
          prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la  cosa
          pagandone il prezzo integrale." 
              "Art. 76.Contratto di borsa a termine. 
              Il contratto di borsa a termine, se  il  termine  scade
          dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei  contraenti,
          si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La
          differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle
          cose o dei titoli alla data di dichiarazione di  fallimento
          e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,
          o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario." 
              "Art. 77. Associazione in partecipazione. 
              La associazione in partecipazione si  scioglie  per  il
          fallimento dell'associante. L'associato ha diritto  di  far
          valere  nel  passivo  il  credito  per  quella  parte   dei
          conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo
          carico. 
              L'associato e' tenuto al versamento della parte  ancora
          dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. 
              Nei suoi confronti e' applicata la  procedura  prevista
          dall'art. 150." 
              "Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione. 
              I contratti di conto corrente,  anche  bancario,  e  di
          commissione, si sciolgono per il fallimento  di  una  delle
          parti. 
              Il contratto di mandato si scioglie per  il  fallimento
          del mandatario. 
              Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel
          contratto, il credito del mandatario e'  trattato  a  norma
          dell'art. 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta
          dopo il fallimento." 
              "Art. 79. Contratto di affitto d'azienda. 
              Il  fallimento  non  e'  causa  di   scioglimento   del
          contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  entrambe  le  parti
          possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
          controparte un equo indennizzo, che, nel  dissenso  tra  le
          parti, e' determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli
          interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
          dall'art. 111, n. 1." 
              "Art. 80. Contratto di locazione di immobili. 
              Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
          locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. 
              Qualora la durata del  contratto  sia  complessivamente
          superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento,
          il curatore  ha,  entro  un  anno  dalla  dichiarazione  di
          fallimento,  la  facolta'   di   recedere   dal   contratto
          corrispondendo  al  conduttore  un  equo   indennizzo   per
          l'anticipato recesso, che nel dissenso  fra  le  parti,  e'
          determinato dal giudice delegato, sentiti gli  interessati.
          Il  recesso  ha  effetto   decorsi   quattro   anni   dalla
          dichiarazione di fallimento. 
              In caso di fallimento del conduttore, il curatore  puo'
          in qualunque tempo recedere dal  contratto,  corrispondendo
          al locatore un equo indennizzo  per  l'anticipato  recesso,
          che nel dissenso fra le parti, e' determinato  dal  giudice
          delegato, sentiti gli interessati. 
              Il  credito  per   l'indennizzo   e'   soddisfatto   in
          prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1 con il privilegio
          dell'art. 2764 del codice civile." 
              "Art. 80-bis. Contratto di affitto d'azienda. 
              Il  fallimento  non  e'  causa  di   scioglimento   del
          contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  entrambe  le  parti
          possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
          controparte un equo indennizzo, che, nel  dissenso  tra  le
          parti, e' determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli
          interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
          dall'art. 111, primo comma, n. 1)." 
              "Art. 81.Contratto di appalto. 
              Il contratto di appalto si scioglie per  il  fallimento
          di una delle parti, se il curatore,  previa  autorizzazione
          del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare
          nel rapporto  dandone  comunicazione  all'altra  parte  nel
          termine  di  giorni   sessanta   dalla   dichiarazione   di
          fallimento ed offrendo idonee garanzie. 
              Nel caso di fallimento  dell'appaltatore,  il  rapporto
          contrattuale  si  scioglie  se  la   considerazione   della
          qualita' soggettiva e' stata  un  motivo  determinante  del
          contratto, salvo che il committente non consenta, comunque,
          la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme  relative
          al contratto di appalto per le opere pubbliche." 
              "Art. 82.Contratto di assicurazione. 
              Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto
          di assicurazione contro i danni, salvo patto  contrario,  e
          salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne
          deriva un aggravamento del rischio. 
              Se il contratto continua, il credito  dell'assicuratore
          per  i   premi   non   pagati   deve   essere   soddisfatto
          integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore
          alla dichiarazione di fallimento." 
              "Art. 83. Contratto di edizione. 
              Gli effetti del fallimento dell'editore  sul  contratto
          di edizione sono regolati dalla legge speciale.". 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2645-bis  e
          2775-bis del codice civile: 
              "Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. 
              1.  I  contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto   la
          conclusione di taluno dei contratti di cui  ai  numeri  1),
          2),  3)  e  4)  dell'art.  2643,  anche  se  sottoposti   a
          condizione o relativi a edifici da costruire o in corso  di
          costruzione, devono essere trascritti se risultano da  atto
          pubblico  o  da  scrittura   privata   con   sottoscrizione
          autenticata o accertata giudizialmente. 
              2. La trascrizione del contratto definitivo o di  altro
          atto che  costituisca  comunque  esecuzione  dei  contratti
          preliminari di cui al comma 1, ovvero  della  sentenza  che
          accoglie la domanda diretta  ad  ottenere  l'esecuzione  in
          forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
          sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite   contro   il
          promittente alienante dopo la  trascrizione  del  contratto
          preliminare. 
              3.  Gli  effetti  della  trascrizione   del   contratto
          preliminare cessano e si considerano come mai  prodotti  se
          entro un anno dalla data convenuta  tra  le  parti  per  la
          conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso  entro
          tre anni dalla trascrizione predetta, non sia  eseguita  la
          trascrizione del contratto definitivo o di altro  atto  che
          costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
          della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma,
          numero 2). 
              4. I contratti preliminari aventi ad  oggetto  porzioni
          di edifici da costruire o in corso  di  costruzione  devono
          indicare, per essere trascritti, la superficie utile  della
          porzione di edificio e la quota del  diritto  spettante  al
          promissario  acquirente  relativa   all'intero   costruendo
          edificio espressa in millesimi. 
              5. Nel caso previsto nel comma  4  la  trascrizione  e'
          eseguita con riferimento al  bene  immobile  per  la  quota
          determinata secondo le modalita' di cui  al  comma  stesso.
          Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti  della
          trascrizione si producono rispetto alle porzioni  materiali
          corrispondenti  alle  quote  di  proprieta'  predeterminate
          nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale  differenza
          di superficie  o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un
          ventesimo  rispetto  a  quelle   indicate   nel   contratto
          preliminare non produce effetti. 
              6. Ai fini delle disposizioni di cui  al  comma  5,  si
          intende esistente l'edificio nel quale sia  stato  eseguito
          il  rustico,  comprensivo  delle  mura  perimetrali   delle
          singole unita', e sia stata completata la copertura." 
              "Art.  2775-bis.Credito  per  mancata   esecuzione   di
          contratti preliminari. 
              Nel  caso   di   mancata   esecuzione   del   contratto
          preliminare  trascritto  ai  sensi  dell'art.  2645-bis,  i
          crediti del promissario acquirente che ne conseguono  hanno
          privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
          preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione  non
          siano cessati al momento della  risoluzione  del  contratto
          risultante da atto avente data  certa,  ovvero  al  momento
          della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o  di
          condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
          del   pignoramento    o    al    momento    dell'intervento
          nell'esecuzione promossa da terzi. 
              Il privilegio non e' opponibile ai creditori  garantiti
          da  ipoteca  relativa  a  mutui  erogati   al   promissario
          acquirente per l'acquisto  del  bene  immobile  nonche'  ai
          creditori  garantiti  da   ipoteca   ai   sensi   dell'art.
          2825-bis.".