Art. 58 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie."; b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.".