Art. 127. 
 
  Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta  vigilanza  sopra
tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e puo' ordinare le
ispezioni che creda opportune. 
 
  La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le  Corti
d'appello, ed ai procuratori del  Re,  nei  limiti  delle  rispettive
giurisdizioni.