Art. 127. Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e puo' ordinare le ispezioni che creda opportune. La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.