Art. 129. 
 
  Le ispezioni saranno eseguite: 
 
    1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio
notarile  o  da  un  consigliere  da  lui  delegato,  unitamente   al
conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne  fa  le
veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore  non  sia  fornito
dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in
cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia
puo' delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio; 
 
    2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e  dei  notari
ispezionanti  gli  atti  notarili,  da  un  ispettore  superiore  del
Ministero. 
 
  Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche  essere  eseguite
da un  funzionario  della  magistratura  giudicante  o  del  pubblico
ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.