Art. 129. Le ispezioni saranno eseguite: 1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia puo' delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio; 2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili, da un ispettore superiore del Ministero. Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.