Art. 130. Per l'ispezione degli atti di ogni notaro e' dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennita' nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi. Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, e' dovuta parimente l'indennita' per intero, come sopra stabilita.