Art. 130. 
 
  Per l'ispezione degli atti di  ogni  notaro  e'  dovuto,  tanto  al
presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto
al conservatore d'archivio o a chi ne  fa  le  veci,  una  indennita'
nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati,  e  di
lire cinque per ogni cento atti successivi. 
 
  Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano  i  limiti  sopra
indicati, e' dovuta parimente l'indennita'  per  intero,  come  sopra
stabilita.