Art. 134. 
 
  Tutte le spese  per  il  servizio  delle  ispezioni  (compresi  gli
stipendi  ed  indennita'  agli  ispettori  superiori),   quelle   pel
funzionamento della Commissione di cui all'art.  98  e  le  altre  in
genere occorrenti per esecuzione della presente legge saranno  pagate
sul bilancio del Ministero di grazia  e  giustizia,  ed  il  relativo
ammontare sara'  prelevato  sui  sopravanzi  degli  archivi  notarili
esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.