Art. 134. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennita' agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sara' prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.