Art. 81 (L)
Certificazioni   (legge  9 gennaio  1989,  n.  13,  art.  8;  decreto
       legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.   Alle   domande   ovvero  alle  comunicazioni  al  dirigente  o
responsabile   del   competente   ufficio   comunale   relative  alla
realizzazione  di  interventi  di  cui  al  presente capo e' allegato
certificato   medico   in   carta   libera  attestante  l'handicap  e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, dalla
quale  risultino  l'ubicazione  della  propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.
 
          Note all'art. 81:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  47  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".