Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
  1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un
bene  immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
del  valido  ed  efficace  provvedimento  di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio  indisponibile  e  che  al proprietario vadano risarciti i
danni.  (L)    2.  L'atto di acquisizione:     a) puo' essere emanato
anche  quando  sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato  all'esproprio,  l'atto  che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;     b) da' atto delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area,
indicando,  ove  risulti,  la data dalla quale essa si e' verificata;
    c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento,  entro  il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale   azione   gia'   proposta;       d) e'   notificato   al
proprietario    nelle    forme   degli   atti   processuali   civili;
    e) comporta  il  passaggio  del  diritto di proprieta';     f) e'
trascritto  senza  indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
    g) e'  trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma  2.  (L)    3.  Qualora  sia  impugnato  uno  dei provvedimenti
indicati  nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione  di  un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l'amministrazione  che  ne  ha  interesse o chi utilizza il bene puo'
chiedere  che  il  giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del
ricorso  o  della  domanda,  disponga la condanna al risarcimento del
danno,  con  esclusione  della  restituzione del bene senza limiti di
tempo.  (L)    4.  Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione  del  bene  senza  limiti  di tempo ed abbia disposto la
condanna  al  risarcimento  del  danno,  l'autorita'  che ha disposto
l'occupazione  dell'area  emana  l'atto  di  acquisizione, dando atto
dell'avvenuto  risarcimento  del  danno. Il decreto e' trascritto nei
registri  immobiliari,  a  cura e spese della medesima autorita'. (L)
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano, in
quanto  compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per
finalita'    di   edilizia   residenziale   pubblica,   agevolata   e
convenzionata  nonche'  quando  sia  imposta  una servitu' di diritto
privato  o  di  diritto  pubblico  ed  il  bene  continui  ad  essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L)    6.  Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti   nei   precedenti   commi  il  risarcimento  del  danno  e'
determinato:      a) nella  misura  corrispondente al valore del bene
utilizzato  per  scopi  di  pubblica  utilita'  e,  se  l'occupazione
riguarda  un  terreno  edificabile,  sulla  base  delle  disposizioni
dell'articolo  37,  commi  3,  4,  5, 6 e 7;     b) col computo degli
interessi  moratori,  a  decorrere  dal  giorno in cui il terreno sia
stato occupato senza titolo. (L)