ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
                     (art. 45 del CCNL del 1999)

   1.  Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare
per  i  lavoratori  del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001,
come  previsto  dal  decreto legislativo n. 124/1993 e della legge n.
335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
   2.  Destinatari  del  Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno
liberamente  aderito  al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
   3.  Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei
lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.