ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 45 del CCNL del 1999) 1. Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993 e della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.