Art. 135.

  La  Corte  costituzionale  e' composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinarie ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  universita'  in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
  La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
  I  giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
secondo  le  norme  stabilite  dalla  legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte e' incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento  o  d'un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri  eletti,  all'inizio  di  ogni  legislatura, dal Parlamento in
seduta  comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a
senatore.