Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche', ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.