Art. 136.

  Quando  la  Corte  dichiara  l'illegittimita' costituzionale di una
norma  di  legge  o  di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione.
  La  decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai  Consigli  regionali  interessati,  affinche',  ove  lo  ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.