Art. 137.

  Una  legge  costituzionale  stabilisce  le  condizioni, le forme, i
termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale,
e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
  Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
  Contro  le  decisioni  della  Corte  costituzionale  non e' ammessa
alcuna impugnazione.