Art. 89.

  Ferma  la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme
del  titolo  VI  e  quelle dell'art. 10 possono essere modificate con
legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della
Regione.
  La  disposizione,  di  cui  agli  articoli  24  e  43,  relativa al
cambiamento  biennale  del  Presidente  del  Consiglio regionale e di
quello  del  Consiglio provinciale di Bolzano, puo' essere modificata
con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.