Art. 89. Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione. La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, puo' essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.