Art. 91.

  I  termini  per  l'applicazione  dell'art. 52 del testo unico delle
leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono
riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata
in vigore del presente Statuto.