Art. 91. I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.