Art. 93. Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali. La prima elezione avra' luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.