Art. 93.

  Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore  del  presente  Statuto,  saranno  stabilite  le  norme per la
elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio
regionale e dei primi Consigli provinciali.
  La  prima  elezione  avra' luogo entro tre mesi dalla pubblicazione
del decreto legislativo, di cui al precedente comma.