Art. 17. 
 
  Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su  pareti  o
incastellature verticali o aventi una  inclinazione  superiore  a  75
gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento  o
dai ripiani, di una solida  gabbia  metallica  di  protezione  avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta  accidentale
della persona verso l'esterno. 
  La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve  distare
da questi piu' di cm. 60. 
  I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale
sono applicati o alla quale la scala e' fissata. 
  Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti  notevoli  difficolta'  costruttive,  devono
essere adottate, in luogo della gabbia,  altre  misure  di  sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.