Art. 78.
                             (Sanzioni)

  L'impiegato  che  viola  i  suoi  doveri  e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
    1) la censura;
    2) la riduzione dello stipendio;
    3) la sospensione dalla qualifica;
    4) la destituzione.
  Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si
applica l'art. 123.