Art. 78. (Sanzioni) L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.