Art. 81.
                    (Sospensione dalla qualifica)

  La  sospensione  dalla  qualifica  consiste nell'allontanamento dal
servizio  con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e
non piu' di sei mesi.
  La sospensione e' inflitta:
    a)   nei   casi  previsti  dall'articolo  precedente  qualora  le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
    b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
    c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
    d) per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave
danno;
    e)  per comportamento che produca interruzione o turbamento nella
regolarita'  o  nella  continuita'  del  servizio  e  per  volontario
abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4
della  legge  20  dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli
interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
    f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.