Art. 83.
             (Effetti della sospensione dalla qualifica)

  L'impiegato  al  quale  e'  inflitta la sospensione non puo' essere
promosso  se  non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e
subisce   un   ritardo  di  due  anni  nell'aumento  periodico  dello
stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla
qualifica e' superiore a tre mesi.
  Il  tempo  durante  il  quale  l'impiegato  sia stato sospeso dalla
qualifica  con  privazione  dello  stipendio  deve essere dedotto dal
computo della anzianita'.