Art. 83. (Effetti della sospensione dalla qualifica) L'impiegato al quale e' inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.