Art. 84.
                           (Destituzione)

  La destituzione e' inflitta:
    a)  per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del
senso morale;
    b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta'
dell'impiegato;
    c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
    d)  per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato
grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
    e)  per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute
in  deposito,  o  per  connivente  tolleranza  di  abusi  commessi da
impiegati dipendenti;
    f)  per  richiesta  o  accettazione  di  compensi  o  benefici in
relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;
    g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per
eccitamento all'insubordinazione;
    h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo
81.