Art. 87.
                          (Riabilitazione)

  Trascorsi  due  anni  dalla  data  dell'atto con cui fu inflitta la
sanzione  disciplinare  e  sempre che l'impiegato abbia riportato nei
due  anni  la  qualifica  di  "ottimo", possono essere resi nulli gli
effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi'
essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo
la sanzione ed in conseguenza di questa.
  Il  provvedimento  e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il
Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.