Art. 88.
(Reintegrazione dell'impiegato  assolto in sede di giudizio penale di
                             revisione)

  L'impiegato  destituito  ai  sensi  dell'art.  85 e successivamente
assolto  nel  giudizio  penale  di  revisione con Codice di procedura
penale,   ha   diritto   alla  riammissione  in  servizio,  anche  in
soprannumero  salvo  riassorbimento,  dalla  data  della  sentenza di
assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianita' che aveva allo
atto della destituzione.
  Se  durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto
partecipare  ad  esami  di  promozione, partecipa alla prima sessione
successiva,  alla  riammissione in servizio; in tal caso si applicano
le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in
soprannumero, salvo riassorbimento.
  Se  durante  il periodo della destituzione si siano svolti scrutini
di  promozione,  si  procede  ai  sensi  dell'art. 95 e la promozione
eventuale  e'  conferita  ai  sensi  del  comma  precedente di questo
articolo.
  All'impiegato  assolto in seguito a giudizio di revisione spettano,
per  il  periodo  di  destituzione,  tutti gli assegni non percepiti,
escluse  le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale  o  per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia
la  durata della destituzione stessa; detto periodo e' altresi' utile
ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
  L'impiegato,  gia' destituito ed assolto in sede di revisione, puo'
entro  sessanta  giorni  dalla  riammissione in servizio, chiedere di
essere  collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza
spettantegli ai sensi del successivo art. 125.