Art. 89.
(Reintegrazione dell'impiegato  prosciolto  in  sede di revisione del
                     procedimento disciplinare)

  Le  disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito
a  seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e
quarto  comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione
superiore  alla  censura,  quando,  a  seguito  della  revisione  del
procedimento   disciplinare,   egli  sia  stato  prosciolto  da  ogni
addebito.
  Il  comma  precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento
del   provvedimento   disciplinare   o  di  estinzione  del  relativo
procedimento.