Art. 90.
(Premorienza dell'impiegato alla  sentenza  di assoluzione in sede di
                             revisione)

  Se  l'impiegato  decede prima della sentenza di assoluzione in sede
di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni
addebito  in  sede  di  revisione  del  procedimento disciplinare, la
vedova  ed  i  figli  minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non
percepiti  durante  il  periodo  di  sospensione  o  di destituzione,
escluse  le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale  o  per prestazioni di carattere straordinario, in relazione
alla  qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione
o  della  destituzione,  nonche'  agli aumenti periodici di stipendio
successivamente  maturati  fino  alla  data in cui l'impiegato stesso
avrebbe  raggiunto  i  limiti  massimi  di  eta' e di servizio per la
permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.