Art. 39. Prima della cessazione o della sospensione dell'esercizio di una miniera o cava sotterranea, i piani aggiornati dei lavori devono essere consegnati al Distretto minerario. A cura dell'imprenditore il sotterraneo deve essere tenuto in normale manutenzione e accessibile fino a che il Distretto minerario, nel termine di un mese dal ricevimento dei piani, non ne abbia constatata la rispondenza.