Art. 39. 
 
  Prima della cessazione o della sospensione  dell'esercizio  di  una
miniera o cava sotterranea, i  piani  aggiornati  dei  lavori  devono
essere consegnati al Distretto minerario. 
  A cura dell'imprenditore  il  sotterraneo  deve  essere  tenuto  in
normale manutenzione e accessibile fino a che il Distretto minerario,
nel termine di un mese  dal  ricevimento  dei  piani,  non  ne  abbia
constatata la rispondenza.