Art. 54.

  Il  cappellano  militare  puo', su proposta dell'Ordinario militare
approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato
d'autorita'  nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza,
sempre  che  si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  primo comma
dell'articolo 53.