Art. 83.
Tempo non computabile nella ferma di leva
Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze
armate o Corpi armati dello Stato, anteriormente alla chiamata alle
armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non e'
computabile nella ferma di leva per i militari che siano stati
prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze
armate o Corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato
determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.
Non e' computabile altresi' nella ferma di leva il tempo trascorso
dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o
scontando la pena loro inflitta dai tribunali militari o dai
magistrati ordinari, ne' quello trascorso in carcerazione preventiva
o in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare
in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna.
Nei casi di interruzione di servizio di cui al secondo comma, i
militari debbono compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne
occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.