Art. 83.
              Tempo non computabile nella ferma di leva

  Il  tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze
armate  o  Corpi armati dello Stato, anteriormente alla chiamata alle
armi  della  classe,  contingente o scaglione di appartenenza, non e'
computabile  nella  ferma  di  leva  per  i  militari che siano stati
prosciolti  dalla  ferma  volontariamente  contratta  presso le Forze
armate  o  Corpi  dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato
determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.
  Non  e' computabile altresi' nella ferma di leva il tempo trascorso
dai  militari  in  stato di diserzione o di allontanamento illecito o
scontando  la  pena  loro  inflitta  dai  tribunali  militari  o  dai
magistrati  ordinari, ne' quello trascorso in carcerazione preventiva
o  in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare
in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna.
  Nei  casi  di  interruzione  di servizio di cui al secondo comma, i
militari  debbono  compiere  alle  armi tanto tempo in piu' quanto ne
occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.