Art. 100. Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, e' inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.