Art. 130. 
        (Pensione normale diretta e trattamento di attivita') 
 
  E'  ammesso  il  cumulo,  salvo  quanto  disposto  negli   articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente
con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino  da
servizi resi alle dipendenze  di  amministrazioni  statali,  comprese
quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o
di  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  di  enti
parastatali, di enti o istituzioni di  diritto  pubblico,  anche  con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al cui mantenimento lo Stato  concorra  con  contributi  a  carattere
continuativo, nonche' di aziende annesse  o  direttamente  dipendenti
dalle  regioni,  dalle  province,  dai  comuni  o  dagli  altri  enti
suindicati. 
  All'atto della  cessazione  del  nuovo  rapporto  e'  liquidato  il
trattamento di quiescenza in base al servizio  relativo  al  rapporto
stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia'
conseguiti in dipendenza del precedente rapporto. 
  Restano ferme le disposizioni  concernenti  il  divieto  di  cumulo
degli  assegni  accessori  di  quiescenza  tra  loro  o  con  assegni
accessori di attivita'.