Art. 130. (Pensione normale diretta e trattamento di attivita') E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati. All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia' conseguiti in dipendenza del precedente rapporto. Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attivita'.