Art. 131. (Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi) In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi. Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli art. 151 e 262, ultimo comma. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione. Si osservano le disposizioni dell'art. 118. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.