Art. 132.
         (Effetti del precedente servizio in caso di cumulo)

  Nei  casi  di  cumulo  di  un  trattamento  di  quiescenza  con  un
trattamento  di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto
alla  pensione  o  all'assegno  in  godimento  non si computa ai fini
economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore
trattamento  di  quiescenza  di  cui  al secondo comma dell'art. 130;
resta   altresi'  esclusa  l'applicazione  di  norme  che  consentano
maggiorazioni   a   qualsiasi   titolo  dell'anzianita'  di  servizio
valutabile  ai  fini  di  pensione,  che siano gia' state considerate
nella liquidazione della precedente pensione od assegno.