Art. 132. (Effetti del precedente servizio in caso di cumulo) Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.