Art. 133. (Divieto di cumulo) Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di: a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio precedente in qualita' di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e' sospeso. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.