Art. 133.
                         (Divieto di cumulo)

  Il  cumulo  dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non
e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione,
continuazione  o  rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla
pensione.
  Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
    a) riammissione in servizio di personale civile;
    b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione
per il precedente servizio militare;
    c)  nomina  all'impiego  civile  di  sottufficiale o graduato, in
applicazione  delle  particolari  disposizioni concernenti riserva di
posti in favore di detti militari;
    d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a
soggetti  che  hanno  gia'  prestato  servizio ovvero a tali soggetti
insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
    e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti
dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio
precedente in qualita' di incaricato;
    f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui
all'art.  130,  conseguita  in  derivazione  o  in  continuazione  o,
comunque,   in   costanza   di   un   precedente  rapporto  d'impiego
rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
  Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato titolo alla
liquidazione  di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e'
sospeso.
  Al  termine  del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza
secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.