Art. 135. (Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966) Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.