Art. 137. 
               (Trattamento economico di sfollamento) 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli  precedenti  del  presente
titolo si applicano anche nei confronti  del  personale  militare  in
godimento  di  trattamento  economico  di  sfollamento,  nonche'  nei
confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che,  pur
non derivanti dai servizi indicati  nell'art.  130,  siano  a  carico
dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di  fondi  istituiti
presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   con   ordinamento
autonomo.