Art. 139. (Pensione privilegiata) La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).