Art. 139. 
                       (Pensione privilegiata) 
 
  La pensione privilegiata o l'assegno  rinnovabile  sono  cumulabili
con  un  trattamento  di  attivita'  ovvero  con  altro   trattamento
pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da  quello
che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. 
  Qualora l'interessato chieda la riunione o  la  ricongiunzione  dei
servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII. 
  Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  per  i
sottufficiali e i  graduati  che  abbiano  conseguito,  con  o  senza
soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art.
133, lettera c).