Art. 69. 
          Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni 
 
  Gli enti e le  imprese  che  producono,  fabbricano  o  commerciano
all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di  cui  all'articolo
12 debbono comunicare ogni anno al Ministero  della  sanita'  i  dati
relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio  nonche'
alla destinazione specifica delle sostanze. 
  Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente
e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 
  I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei
laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero
della sanita'  gli  effetti  dannosi  eventualmente  cagionati  dalle
sostanze  innanzi  menzionate  ed  in  particolare  i   fenomeni   di
assuefazione  e  di  farmacodipendenza.  Uguale  obbligo  spetta   ai
sanitari, anche non addetti a cliniche,  ospedali  o  case  di  cura.
Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere  omessa  la
menzione del nome della persona curata.